La giusta contabilità a misura della tua impresa

Le società formano un sistema definito da una molteplicità di modelli organizzativi, ognuno dei quali costituisce una diversa combinazione di risposte legislative ai diversi problemi che solleva l’esercizio d’impresa.

Una macro distinzione è possibile farla tra ditte individuali e società e successivamente tra società di persone e società di capitali. Le prime sono dotate di personalità giuridica mentre le seconde ne sono prive; ciò vuol dire che il patrimonio sociale delle società di capitali è reso totalmente autonomo rispetto a quello dei soci e quello dei soci è reso autonomo rispetto a quello della società.

I tipi di società sono:

  • Ditte individuali
  • Società di persone
  • Società di capitali

Ditte individuali

Chi può fare un’impresa individuale?

Così come riportato dall’articolo 2082 del codice civile è imprenditore chi esercita professionalmente un’attività economica organizzata al fine della produzione e dello scambio di beni e servizi. Se il soggetto che esercita l’attività in modo professionale ed organizzato è una persona fisica, si è in presenza di un’impresa individuale. 

La ditta individuale è la forma giuridica più semplice e meno onerosa in quanto per la sua costituzione non sono richiesti particolari adempimenti né una quantità minima di capitale iniziale da investire; l’unica cosa da fare è l’apertura di un numero di partita IVA e l’iscrizione presso il Registro delle Imprese nel luogo dove la ditta ha la sede. L’imprenditore in tale sede potrà optare anche per il regime forfettario, così come stabilito dalla Legge n. 190/2014 e successivamente modificato dalla Legge di Stabilità 2016.

La ditta individuale è quel tipo di impresa che fa riferimento a un solo titolare, l’imprenditore, il quale è l’unico responsabile e anche l’unico promotore della sua iniziativa imprenditoriale. Essendo lui l’unico “responsabile” di tutto il processo imprenditoriale, il rischio d’impresa ricade solo su di lui. Questo significa che l’intero patrimonio dell’imprenditore individuale è soggetto al rischio d’impresa. In caso di insolvenza dei debiti della ditta individuale, egli risponde nei confronti dei terzi creditori con tutti i suoi beni, anche personali.

Regime forfettario

Chi può aderire al regime forfettario

Il regime forfetario rappresenta il regime naturale delle persone fisiche che esercitano un’attività di impresa, arte o professione in forma individuale, purché siano in possesso dei requisiti stabiliti dalla legge e, contestualmente, non incorrano in una delle cause di esclusione.

Il regime in esame non prevede una scadenza legata ad un numero di anni di attività o al raggiungimento di una particolare età anagrafica e possono accedervi anche coloro i quali risultano già in attività. La sua applicazione, pertanto, è subordinata solo al verificarsi delle condizioni e al possesso dei requisiti prescritti dalla legge.

Come si calcolano le imposte?

Il reddito dei soggetti che aderiscono al regime verrà calcolato applicando all’ammontare dei ricavi o dei compensi percepiti il coefficiente di redditività diversificato a seconda del codice ATECO che contraddistingue l’attività esercitata. Una volta determinato il reddito imponibile, il contribuente forfetario applica un’unica imposta, nella misura del 15% (5% per le nuove iniziative imprenditoriali e per i primi 3 anni), sostitutiva delle imposte sui redditi, delle addizionali regionali e comunali e dell’IRAP.

Il regime forfettario operativamente

I contribuenti che adottano il regime forfettario non addebitano l’Iva in fattura ai propri clienti e non detraggono l’Iva sugli acquisti, non liquidano l’imposta, non la versano e non sono obbligati a presentare la dichiarazione e la comunicazione annuale Iva. Altresì non devono comunicare all’Agenzia delle entrate le operazioni rilevanti ai fini IVA.

Società di persone

Quali sono le società di persone?

Secondo il nostro ordinamento, così come disciplinato dagli articoli 2251-2324 del codice civile, le società di persone sono:

  • La società semplice (S.s.)
  • La società in nome collettivo (S.n.c.)
  • La società in accomandita semplice (S.a.s.)

Caratteristiche delle società di persone

Per le società di persona, prive di personalità giuridica, non è prevista un’organizzazione basata sulla presenza di una pluralità di organi e la propria attività si fonda su un modello organizzativo il quale riconosce ad ogni singolo socio (illimitatamente responsabile) il potere di amministrare e rappresentare la società indipendentemente dall’ammontare di capitale conferito e dalla consistenza del suo patrimonio personale. Nelle società semplice e nelle società in nome collettivo per le obbligazioni sociali rispondono sia il patrimonio sociale sia i singoli soci personalmente ed illimitatamente responsabili. Nelle società in accomandita semplice, invece, sono illimitatamente responsabili per le obbligazioni sociali i soli soci accomandatari, mentre i soci accomandati sono responsabili limitatamente al capitale conferito.

Società di capitali

Quali sono le società di capitali?

Agli articoli 2325 – 2483 del codice civile sono disciplinate le società di capitali. Esse sono:

  • Società per azioni (S.p.A.)
  • Società a responsabilità limitata (S.r.l.)
  • Società a responsabilità limitata semplificata (S.r.l.s.)
  • Società in accomandita per azioni (S.a.s.a.)

Caratteristiche delle società di capitale

Per le società di capitali, in quanto dotate di personalità giuridica, è legislativamente prevista ed inderogabile un’organizzazione di tipo corporativo, cioè basata sulla necessaria presenza di una pluralità di organi, ciascuno con proprie competenze specifiche. Il singolo socio non ha alcun potere diretto di amministrazione e controllo; ha solamente il diritto di concorrere con il proprio voto in assemblea, alla designazione dei membri dell’organo amministrativo e di controllo. Il peso di ciascun socio in assemblea è proporzionato all’ammontare di capitale sociale sottoscritto.

E’ utile ricordare che in tale forma societaria per le obbligazioni sociali risponde solamente la società con il proprio patrimonio.

Società a responsabilità limitata semplificata

L’articolo 3 del D.L. 24 Gennaio 2012 e successivamente dal Decreto Ministeriale 138 del 23 Giugno 2012 definiscono i requisiti e gli standard per la costituzione delle società a responsabilità limitata semplificata. La sua costituzione può avvenire con un capitale sociale ridotto (da 1 Euro fino a 9.999,99 Euro) che dovrà essere interamente sottoscritto e versato. Tale capitale sociale dovrà essere formato solo da denaro non potendo prevedere il conferimento anche in beni, prestazioni d’opera, immobili o altro bene o servizio diverso. L’articolo 2463-bis stabilisce quello che deve essere l’atto costitutivo, il quale dovrà essere redatto per atto pubblico in conformità al modello standard tipizzato con decreto.

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