Detrazione IVA sugli acquisti

Tra i primi argomenti trattati dalla manovra correttiva 2017 (Decreto Legge 50/2017) vi è una sostanziale modifica sulle norme che regolamentano la detrazione dell’iva sugli acquisti in relazione al termine entro cui è possibile esercitare il diritto stesso.

L’articolo 19 comma 1 del DPR 633/72 recitava:

“Per la determinazione dell’imposta dovuta a norma del primo comma dell’articolo 17 o dell’eccedenza di cui al secondo comma dell’articolo 30, detraibile dall’ammontare dell’imposta relativa alle operazioni effettuate, quello dell’imposta assolta o dovuta dal soggetto passivo o a lui addebitata a titolo di rivalsa in relazione ai beni ed ai servizi importati o acquistati nell’esercizio dell’impresa, arte o professione. Il diritto alla detrazione dell’imposta relativa ai beni e servizi acquistati o importati sorge nel momento in cui l’imposta diviene esigibile e può essere esercitato, al più tardi, con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto alla detrazione è sorto ed alle condizioni esistenti al momento della nascita del diritto medesimo.”

Il 24 aprile 2017 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.95 il D.L. n. 50 riguardante “Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo”.

Uno dei temi trattati di particolare interesse anche con effetti immediati per l’attività dei contribuenti, è quello che riguarda la modifica del termine per poter effettuare la detrazione iva sugli acquisti.

Infatti l’art. 2, comma 1, del D.L. n. 50 del 24/04/2017 ha modificato l’art. 19, comma 1, del D.P.R n. 633 del 26/10/1972 per ciò che concerne le fatture e le bollette doganali emesse dal 1° gennaio 2017”. A seguito della disposizione sopra descritta si assiste ad una significativa riduzione dell’intervallo temporale entro il quale il diritto alla detrazione dell’IVA può essere esercitato. Infatti, tale diritto, prima dell’entrata della nuova normativa, poteva essere esercitato dal momento in cui l’imposta stessa diventava esigibile, ossia al momento in cui l’operazione si considerava effettuata ai fini IVA, fino al più tardi alla dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto alla detrazione era sorto. Con le modifiche apportate il limite massimo per detrarre l’imposta da parte di un operatore economico è stabilito “al più tardi con la dichiarazione relativa all’anno in cui il diritto alla detrazione è sorto ed alle condizioni esistenti al momento della nascita del diritto medesimo.”

Tecnicamente ciò vuol dire che nel caso di una fattura di acquisto emessa nel 2017, la relativa imposta potrà essere portata in detrazione entro e non oltre il termine di presentazione della dichiarazione IVA per il 2017 (ossia entro il 30 aprile 2018), avendo cura di registrare la stessa nel registro IVA acquisti anteriormente alla liquidazione periodica nella quale si vuole esercitare il diritto alla detrazione e comunque entro la data del 30 aprile (Circolare 1/E del 17/01/2018 dell’Agenzia delle Entrate). Quindi, l’imposta relativa alle fatture di acquisto registrate fino al 30 aprile ed aventi data documento compresa nell’anno solare precedente dovrà essere portata in detrazione nella dichiarazione IVA annuale (presentata entro il 30 aprile) dell’anno solare precedente.

In tale contesto assume importanza il discorso delle fatture non ricevute o ricevute in ritardo. Così il committente o il cessionario che non abbia ricevuto la relativa fattura, deve presentare all’Ufficio competente nei suoi confronti entro quattro mesi dalla data di effettuazione dell’operazione e dietro pagamento dell’imposta entro il trentesimo giorno successivo, un documento in duplice esemplare dal quale risultino le indicazioni previste dall’art. 21 del DPR 633/72 relativo alla fatturazione delle operazioni. Esemplificando, per un acquisto effettuato il 30 dicembre, il soggetto passivo dovrà far trascorrere i mesi di gennaio, febbraio, marzo, aprile, dell’anno successivo, dopo di che, entro il 30 maggio, dovrà emettere autofattura, versare l’imposta e presentare lo stesso documento, riguardante la regolarizzazione effettuata all’Ufficio dell’Amministrazione finanziaria territorialmente competente.