Corrispettivi Telematici

Il primo luglio del 2019 è iniziata una graduale ma significativa innovazione per tutti gli esercenti: la sostituzione degli scontrini e delle ricevute fiscali con i corrispettivi elettronici.

Dapprima sono stati interessate le società con un volume d’affari superiore ai 400 mila euro (escluse le attività neo-costituite), mentre dal 1 gennaio 2020 l’obbligo scatterà per tutti, indipendentemente dal fatturato annuo.

Infatti nel 2020 scontrini e ricevute fiscali saranno sostituite da un documento (corrispettivo telematico) che potrà essere emesso utilizzando esclusivamente i Registratori Telematici (RT)  o tramite procedura web messa a disposizione sul sito dall’Agenzia delle Entrate in Fatture e Corrispettivi accedendo con le proprie credenziali o tramite SPID.

Tali Registratori Telematici (approvati con provvedimento dell’Agenzia delle Entrate), grazie alla memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica, garantiscono l’inalterabilità e la sicurezza dei dati, compresi quelli che consentono i pagamenti con carta di debito e di credito.

Tra la platea dei soggetti interessati rientrano, oltre ai commercianti, anche chi attualmente emette ricevute fiscali come ad esempio artigiani, alberghi, ristoranti, ecc… .

Rientrano tra i soggetti interessati all’invio Telematico dei Corrispettivi anche coloro che, svolgendo attività di commercio al dettaglio e attività assimilate, si avvalgono di regimi fiscali di vantaggio; è questo il caso dei c.d. forfettari (L. 190/2014). Infatti, nonostante non addebitino l’Iva in rivalsa e siano esonerati dall’emissione della fattura in formato elettronico, non beneficiano dell’esclusione ai fini dei Corrispettivi Telematici.

Operativamente la memorizzazione elettronica e l’invio telematico dei dati dei corrispettivi giornalieri deve essere effettuata secondo le modalità definite con il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate n. 182017 del 28 ottobre 2016, modificato dal provvedimento n. 99297 del 18 aprile 2019.

Tutte le operazioni di attivazione, messa in servizio, verificazione periodica e dismissione devono essere comunicate telematicamente dal Registratore Telematico al sistema dell’Agenzia delle Entrate.

Le informazioni acquisite telematicamente dall’Agenzia delle Entrate sono messe a disposizione del contribuente, titolare dell’apparecchio o di un intermediario appositamente delegato dal contribuente stesso, mediante l’area “Fatture e corrispettivi” del sito web dell’Agenzia e costituiscono il libretto di dotazione informatico del Registratore.

Sempre nella sezione “Fatture e corrispettivi”, l’Agenzia delle Entrate rilascia al titolare del Registratore Telematico un QR-CODE da applicare in apposito alloggiamento dell’apparecchio, visibile ai clienti, mettendo in condizione questi ultimi di verificare il corretto censimento e la regolare verificazione periodica del Registratore mediante consultazione on-line dei dati identificativi del Registratore e del suo titolare.

La mancata memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi, o quando gli stessi vengono memorizzati o trasmessi con dati incompleti o non veritieri, comporta l’applicazione delle sanzioni previste dal decreto legislativo n. 471/1997 (articolo6, comma 3, e articolo 12, comma 2). In particolare, la sanzione è pari al 100% dell’imposta relativa all’importo non correttamente documentato con un minimo di500 euro.

È prevista, inoltre, la sanzione accessoria della sospensione della licenza o dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività, ovvero dell’esercizio dell’attività stessa, nei casi più gravi di recidiva(quando nel corso di un quinquennio vengono contestate quattro distinte violazioni, compiute in giorni diversi).

Ed il consumatore?

Per il consumatore cambia poco: non riceverà più uno scontrino o una ricevuta ma un documento commerciale, che non ha valore fiscale ma che potrà essere conservato come garanzia del bene o del servizio pagato.