Come ormai ben noto, dal 01 gennaio 2019 per la maggior parte dei soggetti iva è obbligatorio emettere le fatture in formato elettronico.
Tale fattura digitale, introdotta con la legge finanziaria 2008, deve rispettare delle caratteristiche e degli standard dettati dall’Agenzia delle Entrate e deve “transitare” attraverso il Sistema di Interscambio (SDI).
Alcune categorie di soggetti, per che regime fiscale adottato o per attività svolta, sono esclusi dalla fatturazione in formato elettronico. In particolare:
- medici, farmacie, e tutti gli altri operatori sanitari come stabilito dal Garante della Privacy a dicembre 2018;
- imprese o lavoratori autonomi che rientrano nel regime di vantaggio
- imprese o lavoratori autonomi che rientrano nel regime forfettario;
- piccoli produttori agricoli;
- società sportive dilettantistiche
- oggetti non residenti in Italia che effettuano o ricevono operazioni.
Sanzioni
L’Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 528 del 16 dicembre 2019 delinea le sanzioni in caso di emissione di fattura oltre i termini stabiliti.
Il decreto Iva all’art. 21 dispone con riferimento alle fatture emesse dal 1° luglio 2019 che:
- la fattura deve contenere l’indicazione della data in cui è effettuata la cessione di beni o la prestazione di servizi
- la possibilità di emettere la fattura entro 12 giorni dall’effettuazione dell’operazione. Per le prestazioni di servizi individuabili attraverso idonea documentazione, effettuate nello stesso mese solare nei confronti del medesimo soggetto vi è la possibilità di emettere una sola fattura riepilogativa entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle medesime, c.d. riepilogativa differita.
Il mancato rispetto dei termini previsti per l’emissione della fattura prevede l’applicazione di una sanzione:
- fra il 90 e il 180% dell’imposta relativa all’imponibile non correttamente documentato con un minimo di 500 euro;
- da 250 a 2.000 euro quando la violazione non ha inciso sulla corretta liquidazione del tributo.
In quest’ultimo caso, così come disciplinato dall’articolo 21 comma 4 del DPR 633/72, la trasmissione delle fatture in formato elettronico oltre il termine di 12 giorni ma comunque entro il periodo di effettuazione della liquidazione periodica Iva, è soggetta ad una sanzione in misura fissa (da 200 a 2.000 euro).
La fattura elettronica emessa ma scartata dal Sistema di Interscambio si considera non emessa. In questo caso si avranno 5 giorni di tempo per correggere eventuali errori rilevati e rispedire il file in formato “.Xml”. Se non si procede con tale adempimento si ricade nel regime sanzionatorio definito precedentemente.