Al fine di incentivare le imprese costituite sia in forma societaria che individuale ad effettuare investimenti in nuovi beni strumentali materiali ed immateriali funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale dei diversi processi produttivi la Legge di Bilancio 2017 ha confermato le agevolazioni previste dal super ammortamento e dall’iper ammortamento. Per quel che riguarda il super ammortamento il Legislatore riconosce una maggiorazione fiscale del 40% del costo di acquisto sui beni materiali nuovi applicabile agli investimenti effettuati nell’arco temporale compreso tra il 15 Ottobre 2015 ed il 31 Dicembre 2017, mentre per l’acquisto di beni materiali ad alto contenuto tecnologico rientranti tra quelli previsti nell’allegato A alla Legge di Bilancio 2017 la maggiorazione è aumentata al 150% (iperammortamento). Inoltre viene riconosciuto una maggiorazione del 40% nello stesso periodo in cui si sta beneficiando dell’iperammortamento nel caso si acquistino beni elencati nell’allegato B della Legge n. 232/2016.
Tali agevolazioni sono previste, così come stabilito dalla normativa, anche per quegli investimenti effettuati entro la data del 30 Giugno 2018 (solo per l’iperammortamento tale termine è stato prorogato al 30 Settembre 2018) a condizione però che entro il 31 Dicembre 2017 siano verificate contemporaneamente le seguenti condizioni:
- l’ordine risulti accettato dal venditore;
- risultino pagati acconti in misura non inferiore al 20% del costo di acquisto.
Con l’approvazione della Legge di Bilancio 2018 verranno riconfermate le agevolazioni del super ammortamento e dell’iperammortamento con una variazione in diminuzione delle percentuali, che si abbasseranno rispettivamente al 30% e al 150% del costo di acquisto.
Tali agevolazioni fiscali spettano sia in caso di acquisto sia in caso di stipula di un contratto di leasing.
Con la Circolare 4/E del 30 Marzo 2017 l’Agenzia delle Entrate ha evidenziato come per la maggiorazione degli investimenti effettuati entro il 30 Giugno 2018, la verifica delle condizioni per i beni di proprietà sia di facile determinazione in quanto sia il momento dell’accettazione dell’ordine da parte del venditore sia quello di pagamento di acconti da parte dell’acquirente, sono momenti temporali agevolmente individuabili, in relazione ai quali il contribuente è tenuto alla conservazione di appositi documenti attestanti il trasferimento di almeno il 20% a titolo di acconto. Per i beni acquistati tramite locazione finanziaria entro la data del 31 Dicembre 2017 deve essere sottoscritto da entrambe le parti il relativo contratto di leasing e deve essere stato pagato il maxicanone in misura almeno pari al 20% della quota capitale complessivamente dovuta al locatore.
Con la risoluzione n. 132/E del 24 Ottobre 2017, l’Agenzia delle Entrate ha evidenziato come rientrino nella proroga al 30 Giugno 2018 per il super ammortamento e del 30 Settembre 2018 per l’iperammortamento anche quegli investimenti per i quali, dopo aver effettuato l’ordine e aver versato al fornitore un acconto almeno pari al 20% del costo di acquisizione del bene entro la data del 31 dicembre 2017, l’investitore decida, successivamente a tale data, di acquisire il bene tramite contratto di leasing. In tal caso l’investitore potrebbe alternativamente:
- provvedere alla compensazione dell’acconto versato al fornitore con il maxicanone iniziale da corrispondere alla società di leasing. A sua volta quest’ultima concederà in locazione finanziaria il bene all’investitore e per la differenza pagherà il fornitore medesimo.
- Ottenere dal fornitore del bene la restituzione dell’acconto e la società di leasing concederà in locazione finanziaria il bene all’investitore e pagherà, per intero, il fornitore medesimo.