Anche per il 2018 sono state confermate le disposizioni previste negli anni passati per l’IMU e la TASI, le due imposte che congiuntamente alla Tari formano la così detta IUC (Imposta Unica Comunale).
Si ricorda che l’IMU (Imposta Municipale Unica) è un’imposta diretta di tipo patrimoniale calcolata sui redditi fondiari riferiti ad immobili non locati.
La TASI invece è il tributo da versare al Comune, istituito per garantire la copertura dei “servizi indivisibili”.
IMU e TASI vanno versate in acconto e saldo. L’acconto deve essere versato entro il 16 giugno di ogni anno (se tale scadenza cade in un giorno festivo, il pagamento slitta al primo giorno lavorativo utile), mentre il saldo entro il 16 dicembre dello stesso anno.
L’importo dell’acconto è liquidato applicando le aliquote deliberate l’anno precedente ed è pari al 50% dell’importo complessivo del tributo. Il saldo è calcolato con le nuove eventuali aliquote deliberate dal singolo Comune per l’anno in corso, altrimenti l’importo è pari al restante 50% dell’importo complessivo calcolato in acconto.
L’importo dovuto sia per l’Imu che per la Tasi si calcola in base ai giorni e alla percentuale di possesso degli immobili.
La Legge di Stabilità del 2018 ha previsto per l’anno in corso il blocco della pressione fiscale locale agli stessi livelli del 2015; ciò implica che i Comuni non possono deliberare aliquote maggiori rispetto agli scorsi anni.
Modalità di pagamento
Il Modello F24 è lo strumento per il pagamento dell’Imu e della Tasi.
In tale modello occorrerà indicare i seguenti elementi:
- il codice comunale nel quale è situato l’immobile;
- il codice tributo che identifica la tipologia di immobile per il quale si sta versando l’imposta;
- barrare la casella acconto (18 giugno) o saldo (17 dicembre) a seconda di ciò che si sta versando;
- barrare la casella Ravvedimento se si tratta di un versamento tardivo;
- indicare il numero di immobili per il quale si sta versando il tributo;
- l’anno di riferimento del tributo;
- indicare la deduzione utilizzata per l’abitazione principale;
- specificare l’importo del tributo;
- indicare l’eventuale credito utilizzato in compensazione.
Per i residenti all’estero il pagamento dei tributi in questione può avvenire tramite Modello F24 online o tramite bonifico bancario al Comune dove sono situati gli immobili.
Responsabilità del versamento
Il soggetto passivo IMU e Tasi è il proprietario dell’immobile con l’unica eccezione del leasing dove il soggetto passivo IMU e TASI è il locatario – conduttore, dalla data di stipula del contratto e per tutta la durata dello stesso.
La TASI è dovuta anche dall’occupante l’immobile con le percentuali deliberate dai singoli Comuni. Se questa non è definita, si considera il 10% a carico del conduttore ed il restante 90% a carico del proprietario.
In ogni caso la Tasi non è dovuta dall’occupante nel caso in cui l’immobile rappresenti la sua abitazione principale (ad esclusione delle categorie catastali di lusso), oppure l’immobile è stato occupato per un periodo inferiore ai sei mesi nell’anno.
Abbattimento del 50% della base imponibile e locato a canone concordato
Se sono rispettate le condizioni previste dal comma 10 lettera b della Legge 208/2015, il fabbricato ceduto in comodato gratuito tra genitori e figli sconta un abbattimento della base imponibile IMU e TASI nella misura del 50%.
Tale “sconto” è riconosciuto anche:
- agli immobili dichiarati inagibili o inabitabili;
- agli immobili dichiarati di interesse storico ed artistico.
Per l’immobile locato a canone concordato è previsto uno sconto IMU e TASI del 25% in capo al proprietario dell’immobile.