I contribuenti che operano in regime forfettario così come disciplinato dalla Legge 190/2014 oltre ad avere una tassazione agevolata, hanno una serie di semplificazioni in materia di Iva. Infatti essi non applicano l’imposta sul valore aggiunto sulle vendite né esercitano la detrazione dell’Iva sugli acquisti per le operazioni nazionali.
Quando il contribuente italiano interagisce con un altro soggetto residente in un Paese membro dell’Unione Europea si parla di operazione internazionale. Affinché possa parlarsi di operazione internazionale è necessario però che vengano soddisfatti contemporaneamente i seguenti requisiti:
- Ci sia il trasferimento del diritto di proprietà o di altro diritto reale su beni;
- la vendita dei beni avvenga a titolo oneroso;
- i beni vengano trasportati dall’Italia ad altro stato membro dell’Unione Europea;
- l’acquirente deve essere obbligatoriamente un soggetto d’imposta nello Stato in cui è stabilito e deve possedere un valido numero identificativo, dato dal codice Iso seguito dalla propria partita Iva.
Ai fini Iva le prestazioni rese dai soggetti che operano in regime forfettario nei confronti dei soggetti passivi Iva residenti in un altro Paese dell’Unione Europea sono assoggettate agli articoli 7 ter del DPR 633/72.
A tal riguardo la circolare n 10/E/2016 dell’Agenzia delle Entrate dispone che “Nel caso di prestazioni di servizio rese ad un committente, soggetto passivo d’imposta, stabilito in un altro Paese UE, va emessa fattura senza addebito di imposta (articolo 7-ter del D.P.R. n. 633 del 1972) e compilato l’elenco Intrastat delle prestazioni di servizio rese”.
Nel caso di acquisti di beni o servizi da operatori appartenenti all’UE entro la soglia di euro 10.000 l’Iva viene assolta dal cedente nel paese di origine dei beni; l’acquirente forfetario in tal caso non ha obbligo di iscriversi al VIES né di compilare il modello Intrastat. Nel caso di superamento di tale soglia invece l’acquisto avrà rilevanza sul territorio nazionale secondo le regole degli acquisti EU.
Nel box sottostante vengono riepilogati gli adempimenti necessari in caso di cessione dei servizi.
REGIME FORFETTARIO – CESSIONE DI SERVIZI INTRA EU | |||
Rivalsa Iva | Ritenuta d’Acconto | Iscrizione VIES | Intrastat |
NO | NO | SI | SI |
Nella fattura il soggetto residente nel territorio nazionale dovrà apporre la seguente dicitura:
“Operazione eseguita ai sensi dell’art. 7-ter del D.P.R. n. 633/1972 – Inversione contabile” (o“Reverse Charge”).
Nel caso in cui la prestazione viene effettuata nei confronti di consumatori privati esteri residenti nel territorio Europeo l’operazione si considera assimilata ad una prestazione interna e come tale non verrà addebitata l’Iva, non verrà calcolata la ritenuta d’acconto e la relativa fattura presenterà in calce la dicitura propria del regime forfettario:
“Operazione effettuata ai sensi dell’art. 1, commi da 54 a 89 della Legge n. 190/2014 non soggetta a ritenuta d’acconto ai sensi del comma 67 della Legge n. 190/2014 – Regime forfetario” |
Di seguito si riporta un esempio di fattura emessa
Compenso per servizi €100,00 Totale compenso €100,00 Netto da corrispondere €100,00
Operazione eseguita ai sensi dell’art.7-ter D.P.R. 633/72 |
Integrazione da parte di chi acquista
Imponibile____ Euro 100,00
Iva 22%_______ Euro 22,00