Lo Spesometro è una comunicazione obbligatoria che i titolari di partita iva devono effettuare nei confronti dell’Agenzia delle Entrate con cadenza semestrale.
Nato nel 2010 è stato nel corso degli anni oggetto di diverse modifiche: l’articolo 21 del Dl 78/2010 prevedeva infatti che i titolari di partita iva, sia essi persone fisiche che giuridiche, comunicassero le operazioni rilevanti ai fini Iva superiori ad 3.600 Euro o ad Euro 3.000 se documentate rispettivamente da scontrino e ricevuta fiscale o da fattura. L’art. 2 del Dl 16/2012 ha modificato la normativa prevedendo l’invio di tutte le operazioni per le quali fosse emessa fattura ed innalzando il limite a 3.600 Euro per le operazioni documentate da scontrino o ricevuta fiscale. Con l’entrata in vigore della Legge di Bilancio 2017 è stato soppresso il vecchio Spesometro a cadenza annuale ed introdotto il nuovo Spesometro 2017 con due nuove comunicazioni:
- Comunicazione Iva fatture;
- Comunicazione liquidazione periodiche Iva.
Il Decreto Milleproroghe e la Legge di Bilancio 2018 hanno confermato la cadenza semestrale della comunicazione variando i termini per la presentazione.
Il Comunicato emesso il 5 febbraio da parte dell’Agenzia delle Entrate ha modificato il termine per la presentazione della comunicazione delle operazioni relative al secondo semestre del 2017. Di seguito si riporta un estratto della comunicazione:
“C’è tempo fino al prossimo 6 aprile per la comunicazione dei dati delle fatture del secondo semestre 2017. Stesso termine anche per la trasmissione telematica opzionale dei dati delle fatture emesse e ricevute e per le relative variazioni. Lo stabilisce il provvedimento firmato oggi dal direttore dell’Agenzia delle entrate, Ernesto Maria Ruffini, con cui, dopo il confronto con gli operatori sulla bozza pubblicata il 19 gennaio scorso, vengono recepite in forma definitiva le semplificazioni introdotte dal dl n. 148/2017. Tra le nuove misure, finalizzate ad alleggerire gli adempimenti per imprese e professionisti, vengono semplificate e ridotte le informazioni richieste, diventa possibile comunicare i dati riepilogativi per le fatture emesse e ricevute di importo inferiore a 300 euro, diventa facoltativa la scelta di trasmettere i dati con cadenza trimestrale o semestrale.
Per garantire il rispetto delle norme dello Statuto del contribuente, la scadenza per la comunicazione dei dati delle fatture del secondo semestre 2017, originariamente fissata al 28 febbraio, viene spostata al 6 aprile 2018, ossia al sessantesimo giorno successivo alla pubblicazione del provvedimento odierno. Alla stessa data è fissata la scadenza per le eventuali integrazioni e per la trasmissione telematica opzionale dei dati delle fatture emesse e ricevute. Inoltre, le comunicazioni delle fatture riferite alle operazioni del 2018 – anche per chi esercita l’opzione – potranno essere inviate con cadenza trimestrale o semestrale. “
Da tale adempimento rimangono comunque escluse le seguenti categorie di soggetti:
- produttori agricoli in regime di esonero situati nelle zone montane;
- chi ha optato per l’invio telematico delle fatture all’Agenzia delle entrate;
- contribuenti nel regime forfettario;
- contribuenti nel regime dei minimi.