La ritenuta d’acconto per gli Agenti di Commercio

L’agente di commercio è colui che senza vincoli di subordinazione, per conto di una singola impresa o di una pluralità di imprese, promuove contratti in una determinata area territoriale in forza di un contratto di agenzia. Nello svolgimento della propria attività non può operare per più aziende nello stesso territorio e nello stesso ramo di attività ed ha diritto ad una provvigione a cui applicare una ritenuta d’acconto per i contratti conclusi per conto dell’azienda preponente.

Le provvigioni corrisposte dai soggetti indicati nel primo comma dell’articolo 23 del DPR 600/73, così come disciplinato dal comma 1 dell’art. 25 bis dello stesso decreto, sono soggette al momento del pagamento ad una ritenuta a titolo di acconto IRPEF o IRES pari al 23%. Al comma 2 dell’articolo 5 bis del DPR 600/73 viene specificato che tale percentuale si applica al 50% dell’ammontare delle provvigioni percepite.

L’agente quindi che emette la fattura verso la casa mandante a fronte delle provvigioni maturate dovrà applicarvi una ritenuta d’acconto pari al 23% calcolato sul 50% della provvigione stessa percependo, il compenso al netto della ritenuta operata dalla casa mandante; la ritenuta sarà versata dalla casa mandante entro il 16 del mese successivo al pagamento della fattura. L’agente recupererà in sede di dichiarazione dei redditi la ritenuta subita.

Forma giuridica societariaRitenuta operata dalla casa mandanteAliquotaBase imponibile
Dittta individualeAcconto IRPEF23%50% provvigioni
Società soggetta ad IresAcconto IRES23%50% provvigioni

Nel caso in cui l’agente di commercio operi in regime forfettario o di vantaggio (ex minimi), dovrà emettere fattura senza l’applicazione dell’iva e senza indicare la ritenuta d’acconto, riportando in calce l’apposita dicitura per il tipo di regime in cui si opera.

Nel caso in cui gli Agenti comunicano ai propri committenti, preponenti o mandanti di avvalersi, nello svolgimento della propria attività, in modo continuativo di personale dipendente o di terzi, la base imponibile della ritenuta varia. (Comma 2 art 5 bis DPR 600/73). Infatti in tale caso non si considera più il 50%, ma il 20% delle provvigioni.

Forma giuridica societariaRitenuta operata dalla casa mandanteAliquotaBase imponibile
Dittta individualeAcconto IRPEF23%20% provvigioni
Società soggetta ad IresAcconto IRES23%20% provvigioni

Al fine di vedersi applicata la ritenuta sul 20% in luogo del 50% sulla provvigione è necessario che l’agente invii un’apposita dichiarazione (tramite PEC o Raccomandata A/R) alla casa mandante entro il 31 dicembre con effetto per l’anno successivo. La comunicazione sarà valida fino a revoca o fino alla perdita dei requisiti che consentono l’applicazione dell’aliquota ridotta.

Si tenga presente che per le prestazioni rese dagli incaricati alle vendite a domicilio di cui all’art. 19 del D.L. 31 marzo 1998 n. 114 la ritenuta è applicata a titolo d’imposta ed è commisurata all’ammontare delle provvigioni percepite ridotto del 22% a titolo di deduzione forfettaria delle spese di formazione del reddito.

Sono in ogni caso esclusi dall’applicazione della ritenuta i seguenti soggetti:

  • agenzie di viaggio
  • rivenditori autorizzati alla vendita di documenti di viaggio relativi al trasporto di persone
  • soggetti che esercitano attività di distribuzione di pellicole cinematografiche
  • agenti di assicurazione per le prestazioni rese direttamente alle imprese di assicurazione
  • agenti marittimi e aerei
  • agenti di imprese petrolifere per le prestazioni rese ad esse direttamente

Si riporta qui di seguito un esempio di fattura emessa da un’agente di commercio con applicazione della ritenuta d’acconto su una provvigione di Euro 6.000,00, il quale non si avvale di personale dipendente o terzi.

Provvigione maturate6.000,00
Iva 22%1.320,00
Totale7.320,00
Ritenuta d’acconto 23% (sul 50% della provvigione)690,00
Ritenuta Enasarco466,20
Netto da corrispondere6.163,80

La ritenuta Enasarco (cassa previdenziale degli agenti di commercio) per il 2017 è pari al 15,55% di cui il 7,77% viene trattenuta dalla casa mandante dalla fattura dell’agente (l’altra metà è a carico della stessa casa mandante) e viene interamente versata da quest’ultima.